Ticketone – Sanzione Antitrust

 

Ticketone – Sanzione Antitrust

L’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, agcm.it), ha comminato a cinque società, per violazione del Codice del Consumo, sanzioni complessive di circa 1,7 milioni di euro in relazione alla vendita di biglietti per i principali concerti tenutisi in Italia negli ultimi anni (i cosiddetti hot events, quali, ad esempio, i concerti di One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, U2, Ed Sheeran).

In particolare, un milione di euro di sanzione è stato stabilito per Ticketone SpA, soggetto che, grazie ad un accordo concluso nel 2002 con i maggiori organizzatori di eventi italiani, è attualmente ancora titolare di una esclusiva per il canale online dei principali eventi e mette in vendita i biglietti ai prezzi fissati dagli organizzatori (promoters) per conto dell’artista (cosiddetto mercato primario).

Il caso dell’inchiesta all’origine della sanzione è stato originato da numerose segnalazioni in cui veniva lamentato un repentino esaurimento dei biglietti sul mercato primario e la quasi contestuale vendita degli stessi sul mercato secondario, dove risultavano venduti a prezzi maggiorati.

Scopo dell’indagine Antitrust era verificare se Ticketone avesse agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista per le vendite online e degli specifici obblighi contrattuali ad esso collegati.

Sebbene fisiologicamente negli hot events, la richiesta di biglietti superi l’offerta e malgrado limitate quantità di biglietti risultino confluite direttamente sul mercato secondario a seguito di vendite da parte di un promoter ad un operatore di secondary ticketing, il segnalato rapido esaurirsi dei biglietti on line relativi ai più importanti eventi di spettacolo che si tengono in Italia e la loro presenza in quantità non marginali sul mercato secondario è dipeso, a giudizio dell’Antitrust, anche dalle concrete procedure adottate da Ticketone per la vendita dei biglietti tramite i canali da esso gestiti.

È infatti risultato, afferma l’Antitrust, che Ticketone, malgrado fosse tenuto contrattualmente a predisporre misure antibagarinaggio, non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli successivi diretti ad annullare tali acquisti plurimi.

Le accertate omissioni comportamentali sono state ritenute non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza e buona fede. L’Autorità, pertanto, ha ritenuto Ticketone SpA responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro.

Altre quattro istruttorie hanno riguardato invece le modalità informative con cui i principali operatori di secondary ticketing (Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket) operano sul mercato attraverso internet.

Le contestazioni rivolte a questi operatori, sia pure in misura diversa per ciascuna piattaforma esaminata, hanno riguardato la carente o intempestiva informazione riguardo a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto.

In particolare, l’Autorità ha ritenuto che i professionisti da un lato non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento e, dall’altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario.

L’Autorità, quindi, ha ritenuto i suddetti professionisti responsabili di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato agli stessi sanzioni pari complessivamente ad oltre settecentomila euro.

Fonte: Antitrust

 

Ticketone – Sanzione Antitrustultima modifica: 2017-05-02T10:03:50+02:00da blogus
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